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Ai fini dell'applicazione del Dlgs 626/94, per facilitare gli adempimenti delle piccole imprese, queste sono state suddivise in due gruppi:
A)Primo gruppo-Aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti, escluse quelle che svolgono attività pericolse; aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; aziende della pesca fino a 20 addetti; altre aziende fino a 200 dipendenti.
B)Secondo gruppo-Aziende familiari e aziende che occupano fino a 10 dipendenti. Mentre per le prime saranno definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali, per il secondo gruppo è previsto che non siano tenute a redigere documenti, ma sono comunque tenute ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.